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Chi può firmare la dichiarazione di conformità

Quando si parla di dichiarazione di conformità di un impianto elettrico, la domanda più frequente è chi abbia davvero il titolo per firmarla. Il decreto ministeriale 37 del 2008 stabilisce che questo documento venga rilasciato dall’impresa che ha eseguito i lavori, purché in possesso di requisiti tecnico-professionali specifici, e non da un tecnico qualunque scelto a caso. Capire questo aspetto aiuta a evitare situazioni in cui, a lavori conclusi, non si riesce a ottenere un documento valido, con conseguenze che si scoprono spesso solo più avanti, per esempio al momento di vendere casa.

Chi è abilitato secondo il decreto ministeriale 37 del 2008

Il decreto ministeriale 37 del 2008 disciplina chi può installare, trasformare o ampliare gli impianti tecnologici degli edifici, compreso quello elettrico, e a quali condizioni. La regola di fondo è che questi lavori devono essere eseguiti da imprese abilitate, in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali, riferiti sia al titolare o al responsabile tecnico dell’impresa, sia all’organizzazione stessa. Non basta quindi che una persona sappia fare l’intervento dal punto di vista pratico: deve operare all’interno di un’impresa che soddisfa questi requisiti, ed è questa impresa, non il singolo tecnico in quanto privato, a rilasciare la dichiarazione di conformità al termine dei lavori. Per chi commissiona un intervento, questo significa che vale la pena chiedere fin dal preventivo se l’impresa è in grado di rilasciare la dichiarazione di conformità per il tipo di lavoro richiesto, e non darlo per scontato solo perché il preventivo sembra conveniente. Una domanda diretta in questa fase evita sorprese a lavori conclusi, quando può essere molto più complicato risalire alla situazione reale dell’impresa o trovare chi si assuma la responsabilità di rilasciare la documentazione mancante.

Cosa significa davvero la firma sulla dichiarazione

La dichiarazione di conformità non è un semplice modulo da compilare: è un documento con cui l’impresa si assume la responsabilità di aver realizzato l’impianto secondo le norme tecniche applicabili e a regola d’arte. Per questo motivo la firma non può essere messa da chiunque abbia partecipato materialmente al lavoro, ma deve provenire da chi, all’interno dell’impresa, ha i requisiti per farlo secondo quanto previsto dalla normativa. Nella pratica quotidiana capita che un intervento venga eseguito da più persone, magari con il supporto di collaboratori o subappaltatori, ma la responsabilità sulla dichiarazione resta comunque in capo all’impresa abilitata che ha assunto l’incarico. Chi commissiona il lavoro, in qualità di committente, non deve entrare nei dettagli organizzativi interni dell’impresa, ma ha tutto l’interesse a verificare che l’impresa scelta sia effettivamente quella che firmerà la dichiarazione finale, evitando situazioni poco chiare in cui il preventivo viene fatto da un soggetto e il lavoro eseguito da un altro, senza che sia chiaro chi si assumerà la responsabilità della documentazione.

Impianti senza documentazione: la dichiarazione di rispondenza

Non tutti gli impianti elettrici in circolazione hanno una dichiarazione di conformità, soprattutto quando si tratta di case più datate o di impianti realizzati prima che questa normativa fosse in vigore, o modificati nel tempo senza che la documentazione venisse aggiornata. In questi casi non è possibile ottenere una dichiarazione di conformità vera e propria per un impianto già esistente e senza tracciabilità dei lavori originari, ma esiste un percorso diverso, la dichiarazione di rispondenza. Questo documento viene rilasciato da un professionista abilitato, iscritto ai relativi albi professionali, che verifica lo stato dell’impianto così come si trova, dopo aver effettuato controlli e verifiche adeguate, e attesta che risulta rispondente alla regola dell’arte con riferimento alla normativa vigente al momento della realizzazione o allo stato attuale, a seconda della situazione. È uno strumento pensato proprio per le situazioni in cui manca la documentazione originaria, e rappresenta spesso l’unica via percorribile per mettere in regola un impianto esistente senza doverlo rifare completamente da zero.

Situazioni frequenti in cui si pone il problema

Il tema di chi firma la conformità torna utile in diversi momenti della vita di una casa. Capita per esempio quando si acquista un immobile e ci si accorge che non esiste alcuna documentazione sugli impianti, oppure quando si affida un lavoro a un’impresa e ci si rende conto, solo a lavoro concluso, che non è in grado di rilasciare la dichiarazione richiesta. Succede anche in condominio, quando un intervento riguarda parti comuni e non è sempre chiaro chi debba occuparsi della documentazione finale, se il singolo condomino o l’amministratore per conto di tutti. In tutte queste situazioni, il consiglio pratico è lo stesso: chiedere chiarezza fin dall’inizio, prima che i lavori partano, su chi eseguirà l’intervento, se ha i requisiti per firmare la conformità e quali documenti verranno consegnati alla fine. Un chiarimento fatto per tempo evita di trovarsi, mesi o anni dopo, con un impianto funzionante ma privo della documentazione che potrebbe servire in occasioni importanti, come una vendita o un controllo.

Domande frequenti

Un elettricista che lavora da solo può firmare la dichiarazione di conformità?

Può farlo se opera come impresa abilitata e possiede i requisiti tecnico-professionali previsti dal decreto ministeriale 37 del 2008, non semplicemente in quanto persona esperta nel lavoro pratico. Prima di affidare un intervento, conviene chiedere direttamente se l’impresa è in grado di rilasciare la dichiarazione di conformità per quel tipo di impianto.

Ho comprato casa e non trovo nessuna dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. Cosa posso fare?

Se l’impianto è già esistente e privo di documentazione originaria, la strada percorribile è la dichiarazione di rispondenza, rilasciata da un professionista abilitato dopo aver verificato lo stato reale dell’impianto. Non sostituisce una conformità mai esistita, ma attesta la rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte.

Il preventivo lo ha fatto un'impresa ma il lavoro lo eseguono dei collaboratori: chi firma la conformità?

La responsabilità sulla dichiarazione resta in capo all’impresa abilitata che ha assunto l’incarico, indipendentemente da chi materialmente esegue i lavori. Prima di procedere, è utile chiedere conferma scritta che sia proprio quell’impresa a rilasciare la documentazione finale, evitando situazioni poco chiare tra chi firma il preventivo e chi esegue l’intervento.

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